Corte d’Appello di Firenze, Sezione I, 9 dicembre 2009
Autore: francesco - Pubblicato il 10 gennaio 2010
[A] Una volta che il criterio di valutazione del terreno espropriato, se edificabile, è esclusivamente quello del suo valore venale, l’unica domanda che ci si deve porre è questa: se l’attore avesse messo in vendita il suo terreno, da tempo destinato nel piano regolatore a parcheggio pubblico, quanto avrebbe ricavato? [B] Il VAM raramente corrisponde al valore agricolo effettivo del fondo
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